DARv2
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| Registry ID | hf-model--justifit--darv2 |
| Provider | huggingface |
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Academic & Research Attribution
@misc{hf_model__justifit__darv2,
author = {justifit},
title = {DARv2 Model},
year = {2026},
howpublished = {\url{https://huggingface.co/justifit/darv2}},
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} đŦTechnical Deep Dive
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FNI V2.0 for DARv2: Semantic (S:50), Authority (A:0), Popularity (P:3), Recency (R:92), Quality (Q:65).
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Technical Deep Dive
----AGGIORNAMENTO (23)
Art. 394.
(Capacita' dell'emancipato).
L'emancipazione conferisce al minore la capacita' di compiere gli atti che non eccedono l'ordinaria amministrazione.
Il minore emancipato puo' con l'assistenza del curatore riscuotere i capitali sotto la condizione di un idoneo impiego e puo' stare in giudizio sia come attore sia come convenuto.
Per gli altri atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, oltre il consenso del curatore, e' necessaria l'autorizzazione del giudice tutelare. PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 149.
Qualora nasca conflitto di interessi fra il minore e il curatore, e' nominato un curatore speciale a norma dell'ultimo comma dell'art. 320.
source_sentence: >- Query: Un cliente apre un conto presso un intermediario finanziario e, per velocizzare la pratica, dichiara un reddito piÚ basso e una diversa finalità dâuso, pensando che siano solo formalità . Quali possono essere le conseguenze di tale comportamento? sentences:
Articolo 3
(Principi generali)
- Le presenti Istruzioni perseguono i seguenti obiettivi:
a. tempestività della segnalazione e degli scambi di informazioni tra la UIF e i segnalanti, attraverso l'utilizzo del canale telematico;
b. omogeneità e completezza delle informazioni contenute nella segnalazione, avuto riguardo alle peculiarità delle varie tipologie di segnalanti e delle operatività oggetto di segnalazione, anche al fine di ridurre gli scambi informativi con i segnalanti;
c. standardizzazione del contenuto della segnalazione, al fine di consentire un piÚ agevole accesso agli elementi informativi nonchÊ il trattamento degli stessi con processi automatici;
d. integrazione tra dati strutturati e documenti elettronici associati ai dati medesimi a corredo della segnalazione o in risposta a specifiche richieste della UIF;
e. sinteticità degli elementi descrittivi dell'operatività segnalata;
f. controllo dei dati, al fine di garantire la correttezza e coerenza delle informazioni inoltrate;
g. tutela della riservatezza del segnalante, anche al fine di incentivare la collaborazione attiva.
Art. 2258.
(Amministrazione congiuntiva).
Se l'amministrazione spetta congiuntamente a piu' soci, e' necessario il consenso di tutti i soci amministratori per il compimento delle operazioni sociali.
Se e' convenuto che per l'amministrazione o per determinati atti sia necessario il consenso della maggioranza, questa si determina a norma dell'ultimo comma dell'articolo precedente.
Nei casi preveduti da questo articolo, i singoli amministratori non possono compiere da soli alcun atto, salvo che vi sia urgenza di evitare un danno alla societa'.
Art. 62.
(Disposizioni sanzionatorie specifiche per soggetti obbligati vigilati)
Nei confronti degli intermediari bancari e finanziari responsabili, in via esclusiva o concorrente, di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime delle disposizioni di cui al Titolo II, Capi I, II e III, di quelle ((in materia di organizzazione, procedure e controlli interni di cui agli articoli 7, 15 e 16)), delle relative disposizioni attuative adottate dalle autorita' di vigilanza di settore nonche' dell'inosservanza dell'ordine di cui al comma 4, lettera a), si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 30.000 euro a 5.000.000 ovvero pari al dieci per cento del fatturato complessivo annuo, quando tale importo percentuale e' superiore a 5.000.000 di euro e il fatturato e' disponibile e determinabile. La medesima sanzione si applica nel caso di mancata istituzione del punto di contatto centrale di cui all'articolo 43, comma 3.
Fermo quanto disposto dal comma 1, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 5.000.000 di euro ai soggetti titolari di funzioni di amministrazione, direzione e controllo dell'intermediario che, non assolvendo in tutto o in parte ai compiti direttamente o indirettamente correlati alla funzione o all'incarico, hanno agevolato, facilitato o comunque reso possibili le violazioni di cui al comma 1 o l'inosservanza dell'ordine di cui al comma 4, lettera a), ovvero hanno inciso in modo rilevante sull'esposizione dell'intermediario al rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Qualora il vantaggio ottenuto dall'autore della violazione sia superiore a 5.000.000 di euro, la sanzione amministrativa pecuniaria e' elevata fino al doppio dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purche' tale ammontare sia determinato o determinabile.
Nelle ipotesi di cui al comma 2, tenuto conto della gravita' della violazione accertata e nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 67, le autorita' di vigilanza di settore, secondo le rispettive competenze, hanno il potere di applicare la sanzione amministrativa accessoria dell'interdizione dallo svolgimento della funzione o dell'incarico di amministrazione, direzione o controllo dell'ente, per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a tre anni.
Per le violazioni delle disposizioni di cui al Titolo II, Capi I, II e di quelle ((in materia di organizzazione, procedure e controlli interni di cui agli articoli 7, 15 e 16)) e delle relative disposizioni attuative, caratterizzate da scarsa offensivita' o pericolosita' alla stregua dei criteri di cui all'articolo 67, le autorita' di vigilanza di settore, in alternativa alla sanzione amministrativa pecuniaria, hanno il potere di:
a) applicare all'ente responsabile la sanzione consistente nell'ordine di eliminare le infrazioni e di astenersi dal ripeterle, anche indicando le misure da adottare e il termine per attuarle;
b) qualora l'infrazione contestata sia cessata, applicare all'ente responsabile la sanzione consistente in una dichiarazione pubblica avente ad oggetto la violazione commessa e il soggetto responsabile.
- Nei confronti dei revisori legali e delle societa' di revisione legale con incarichi di revisione su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regime intermedio responsabili di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime delle disposizioni di cui al Titolo II, Capi I, II e III, di quelle ((in materia di organizzazione, procedure e controlli interni di cui agli articoli 7, 15 e 16)), delle relative disposizioni attuative adottate dalla Consob si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 a 1.000.000 di euro. La medesima sanzione si applica ai soggetti titolari di funzioni di amministrazione, direzione e controllo dell'ente che, non assolvendo in tutto o in parte ai compiti direttamente o indirettamente correlati alla funzione o all'incarico, hanno agevolato, facilitato o comunque reso possibili le violazioni.
Nei confronti dei medesimi soggetti, tenuto conto della gravita' della violazione accertata, la Consob ha il potere di applicare la sanzione amministrativa accessoria dell'interdizione dallo svolgimento della funzione o dell'incarico di amministrazione, direzione o controllo dell'ente, per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a tre anni.
La violazione della prescrizione di cui all'articolo 25, comma 3, e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 200.000 euro.
Fermo quanto previsto dal comma 9, all'irrogazione delle sanzioni comminate dal presente articolo, nei confronti degli intermediari bancari e finanziari ((e dei soggetti titolari delle funzioni di cui al comma 2)) provvedono la Banca d'Italia e l'IVASS, in ragione delle rispettive attribuzioni. La Banca d'Italia provvede, altresi', all'irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo in caso di inosservanza del regolamento (UE) n. 2015/847 e delle norme tecniche di regolamentazione emanate dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 10 dei regolamenti (CE) n. 1093/2010, n. 1094/2010 e n. 1095/2010, nell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 45, paragrafi 7 e 11, della direttiva.
((7-bis. Fermo quanto previsto dagli articoli 56, 57 e 58, per l'inosservanza delle disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni, di cui agli articoli 7, 15 e 16, adottate nei confronti degli operatori non finanziari vigilati di cui all'articolo 3, comma 5, lettera f), la Banca d'Italia irroga una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 a 350.000 euro. Nei casi di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime, la sanzione di cui al presente comma puo' essere aumentata fino al triplo del massimo edittale ovvero fino al doppio dell'importo dei profitti ricavati dalle violazioni accertate, quando tale importo e' determinato o determinabile.))
Fermo quanto previsto dal comma 9, all'irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo nei confronti dei revisori legali e delle societa' di revisione legale con incarichi di revisione su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regime intermedio ((nonche' dei soggetti titolari di funzioni di amministrazione, direzione e controllo)) provvede la CONSOB che comunica, altresi', al Ministero dell'economia e delle finanze i provvedimenti adottati ai sensi ((del comma 5)) ai fini della cancellazione o sospensione dal Registro di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.
E' fatta salva la competenza del Ministero dell'economia e delle finanze all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti dei titolari di funzioni di amministrazione, direzione e controllo dei soggetti obbligati vigilati che, non assolvendo in tutto o in parte ai compiti direttamente o indirettamente correlati alla funzione o all'incarico, hanno agevolato, facilitato o comunque reso possibile la violazione dell'obbligo di segnalazione di operazione sospetta.
(23)
-------------AGGIORNAMENTO (23)
source_sentence: >- Query: Un ragazzino tredicenne è sorpreso a rubare un album di scarso valore economico all'interno di una cartoleria. Quale fattispecie penale potrebbe integrare tale condotta? sentences:
Art. 131-bis.
(Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto)
Nei reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel minimo a due anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, la punibilità è esclusa quando, per le modalità della condotta e per l'esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell'articolo 133, primo comma, anche in considerazione della condotta susseguente al reato, l'offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale.
L'offesa non puÃ˛ essere ritenuta di particolare tenuità , ai sensi del primo comma, quando l'autore ha agito per motivi abietti o futili, o con crudeltà , anche in danno di animali, o ha adoperato sevizie o, ancora, ha profittato delle condizioni di minorata difesa della vittima, anche in riferimento all'età della stessa ovvero quando la condotta ha cagionato o da essa sono derivate, quali conseguenze non volute, la morte o le lesioni gravissime di una persona. PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 150.
L'offesa non puÃ˛ altresÃŦ essere ritenuta di particolare tenuità quando si procede:
per delitti, puniti con una pena superiore nel massimo a due anni e sei mesi di reclusione, commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive;
per i delitti previsti dagli articoli 336, 337 e 341-bis, quando il fatto è commesso nei confronti di un ufficiale o agente di pubblica sicurezza o di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria nell'esercizio delle proprie funzioni, nonchÊ per il delitto previsto dall'articolo 343;
per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 391-bis, 423, 423-bis, 558-bis, 582, nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, 583, secondo comma, 583-bis, 593-ter, 600-bis, 600-ter, primo comma, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-undecies, 612- bis, 612-ter, 613-bis, 628, terzo comma, 629, 644, 648-bis, 648-ter;
per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 19, quinto comma, della legge 22 maggio 1978, n. 194, dall'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, salvo che per i delitti di cui al comma 5 del medesimo articolo, e dagli articoli 184 e 185 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
((4-bis) per i delitti previsti dalla sezione II del capo III del titolo III della legge 22 aprile 1941 n. 633, salvo che per i delitti di cui all'articolo 171 della medesima legge)).
Il comportamento è abituale nel caso in cui l'autore sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza ovvero abbia commesso piÚ reati della stessa indole, anche se ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di particolare tenuità , nonchÊ nel caso in cui si tratti di reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate.
Ai fini della determinazione della pena detentiva prevista nel primo comma non si tiene conto delle circostanze, ad eccezione di quelle per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale. In quest'ultimo caso ai fini dell'applicazione del primo comma non si tiene conto del giudizio di bilanciamento delle circostanze di cui all'articolo 69.
La disposizione del primo comma si applica anche quando la legge prevede la particolare tenuità del danno o del pericolo come circostanza attenuante. (306)
AGGIORNAMENTO (306)
La Corte Costituzionale con sentenza 25 giugno - 21 luglio 2020, n. 156 (in G.U. 1ÂĒ s.s. 22/07/2020, n. 30), ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 131-bis del codice penale, inserito dall'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 2015, n. 28, recante ÂĢDisposizioni in materia di non punibilità per particolare tenuità del fatto, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera m), della legge 28 aprile 2014, n. 67Âģ, nellaparte in cui non consente l'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ai reati per i quali non è previsto un minimo edittale di pena detentiva".
Orientamento 13 - Orientamento settoriale per gli intermediari che offrono il servizio di trade finance
13.1. Il trade finance riguarda la gestione di un pagamento per facilitare la circolazione di merci (nonchÊ la prestazione di servizi) nel mercato interno o in quello transfrontaliero. Quando i beni sono spediti a livello internazionale, l'importatore si trova a fronteggiare il rischio che questi non arrivino, mentre l'esportatore potrebbe avere preoccupazioni in merito al fatto che il pagamento potrebbe non essere imminente. Al fine di ovviare a tali pericoli, numerosi strumenti di trade finance coinvolgono, di conseguenza, le banche durante l'operazione.
13.2. Il trade finance puÃ˛ assumere molteplici forme. Tra queste figurano:
a) operazioni a ÂĢconto apertoÂģ: si tratta di operazioni in cui l'acquirente effettua il pagamento al ricevimento della merce. Questi sono le modalità piÚ comuni di finanziamento in contesto commerciale. Tuttavia, la natura commerciale sottostante dell'operazione spesso non è nota alle banche che eseguono il trasferimento di fondi. Le banche dovrebbero far riferimento agli orientamenti nel titolo I per la gestione del rischio associato a questo tipo di operazioni;
b) lettere di credito documentario, che assumono svariate forme e sono rispettivamente adatte per diversi tipi di operazioni: una lettera di credito è uno strumento finanziario emesso da una banca che garantisce il pagamento designando un beneficiario (normalmente un esportatore) su presentazione di determinati documenti ÂĢconformiÂģ specificati nelle condizioni creditizie (ad es. la prova che i beni sono stati spediti);
c) incasso documentario: per incasso documentario si intende il processo attraverso il quale la riscossione di un pagamento o di una cambiale accettata è effettuata da una banca che ha un ÂĢmandato all'incassoÂģ dall'importatore di merci per la corresponsione all'esportatore. La banca incaricata dell'incasso, in cambio, fornisce all'importatore la documentazione commerciale pertinente (che dovrà essere ricevuta dall'esportatore, di norma, per mezzo della sua banca).
13.3. Gli altri prodotti di trade finance, quali il forfaiting, i finanziamenti strutturati o attività piÚ ampie, ad esempio, il finanziamento di progetti, esulano dalla finalità dei presenti orientamenti settoriali. Le banche che offrono tali prodotti dovrebbero fare riferimento agli orientamenti generali di cui al titolo I.
13.4. I prodotti di trade finance possono essere usati impropriamente per finalità di riciclaggio e finanziamento del terrorismo. Ad esempio, acquirente e venditore potrebbero accordarsi per distorcere prezzo, tipologia, qualità o quantità delle merci, al fine di trasferire fondi o valori tra paesi.
13.5. Le banche dovrebbero tener presente che la Camera di commercio internazionale (ICC) ha elaborato standard come le Norme ed usi uniformi relativi ai crediti documentari (n. 600), ovvero norme applicabili agli istituti di finanziamento che emettono lettere di credito documentario, che disciplinano l'uso delle lettere di credito documentario e degli incassi documentari, ma non trattano questioni collegate alla criminalità finanziaria. Le banche dovrebbero tener conto che tali norme non hanno carattere vincolante e che la loro adozione non le esonera dal conformarsi agli obblighi legislativi e regolamentari di AML/CFT.
13.6. Le imprese di questo settore dovrebbero considerare i fattori di rischio e le misure che seguono, unitamente a quelli esposti nel titolo I dei presenti orientamenti. L'orientamento settoriale 8 nel titolo II potrebbe essere inoltre pertinente in questo contesto.
Fattori di rischio
13.7. Le banche aderenti alle operazioni di trade finance spesso hanno accesso solo a informazioni parziali in merito alle operazioni e alle parti coinvolte. La documentazione commerciale puÃ˛ essere diversificata e le banche potrebbero non essere in possesso della conoscenza specifica delle diverse tipologie di documentazione ricevuta. CiÃ˛ puÃ˛ rendere ardua l'identificazione e la valutazione del rischio di ML/TF.
13.8. Malgrado ciÃ˛, le banche dovrebbero ricorrere al buon senso e alla valutazione professionale per stabilire la misura in cui le informazioni e la documentazione in loro possesso potrebbero dare adito a preoccupazioni o sospetti di ML/TF.
13.9. Per quanto possibile, le banche dovrebbero tener conto dei seguenti fattori di rischio.
Fattori di rischio legati alle operazioni
13.10.I seguenti fattori possono contribuire ad aumentare il rischio:
a) l'operazione è di importo insolitamente elevato rispetto alle informazioni disponibili in merito alle precedenti attività commerciali e di negoziazione del cliente;
b) l'operazione è particolarmente strutturata, frammentata o complessa, e coinvolge una molteplicità di parti senza una giustificazione legittima apparente;
c) si fa ricorso a copie di documenti, senza che vi sia una spiegazione ragionevole, laddove sarebbe invece possibile fornire documentazione originale;
d) esistono difformità significative all'interno della documentazione, ad esempio, tra la descrizione della tipologia, della quantità o della qualità dei beni nei documenti giustificativi dell'operazione (ad es. fatture, polizze assicurative e documenti di trasporto) e i beni effettivamente spediti, nella misura in cui si è a conoscenza di tali dati;
e) la tipologia, la quantità e il valore dei beni non sono coerenti con quanto la banca conosce dell'attività dell'acquirente;
f) i beni oggetto dell'operazione sono a rischio elevato di finalità di riciclaggio, ad esempio il prezzo di alcuni prodotti puÃ˛ essere soggetto ad ampie oscillazioni che possono rendere difficoltosa l'individuazione dei prezzi fittizi;
g) il valore concordato dei beni o della spedizione è sovrassicurato o sottoassicurato o vengono utilizzate molteplici assicurazioni, nella misura in cui ciÃ˛ sia noto;
h) i beni oggetto dell'operazione richiedono licenze all'esportazione, quali specifiche autorizzazioni all'esportazione per i prodotti a duplice uso, ossia beni, software e tecnologie che si prestano ad applicazioni sia civili che militari;
i) la documentazione commerciale non è conforme alla legislazione o alle normative applicabili;
j) il prezzo unitario sembra essere insolito, sulla base delle conoscenze in possesso della banca circa beni e commercio;
k) l'operazione è anomala per altri aspetti, ad esempio le lettere di credito documentario risultano frequentemente modificate senza una motivazione evidente oppure i beni sono spediti verso un altro paese senza un'apparente ragione di carattere commerciale;
l) i beni oggetto dell'operazione sono destinati a una parte o un paese soggetto a sanzioni, embargo o misure analoghe imposte, ad esempio, dall'UE o dalle Nazioni Unite, o al sostegno di tale parte o paese.
13.11.I seguenti fattori possono contribuire a ridurre il rischio:
a) ispettori indipendenti hanno accertato qualità e quantità dei beni e la presenza della documentazione e delle autorizzazioni necessarie;
b) le operazioni interessano controparti definite con una comprovata esperienza di operazioni reciproche e l'adeguata verifica è già stata effettuata in precedenza.
Fattori di rischio relativi ai clienti
13.12.I seguenti fattori possono contribuire ad aumentare il rischio:
a) l'operazione e/o le parti coinvolte non sono congruenti con le conoscenze della banca in merito all'attività e al settore commerciali precedenti del cliente (ad es. i beni spediti o i volumi delle spedizioni non corrispondono a ciÃ˛ che è noto riguardo l'attività dell'importatore o dell'esportatore);
b) vi sono indizi che acquirente e venditore potrebbero essere conniventi, ad esempio:
i. acquirente e compratore sono controllati dalla medesima persona,
ii. le imprese che effettuano le operazioni hanno il medesimo indirizzo, forniscono un unico indirizzo per l'agente registrato oppure vi sono altre incongruenze relativamente all'indirizzo,
iii. l'acquirente è disposto ad accettare o a non impugnare le differenze nella documentazione,
c) il cliente non è in grado o è restio a presentare la documentazione pertinente a sostegno dell'operazione;
d) il cliente ha difficoltà a illustrare la logica dell'intero processo di esportazione o non è in grado di spiegare il contenuto e il significato del sottostante alla lettera di credito documentario o all'incasso documentario;
e) la struttura legale dell'acquirente non permette di identificare i suoi proprietari o si avvale di agenti o terzi per rappresentare i diritti e gli interessi dell'acquirente.
13.13.I seguenti fattori possono contribuire a ridurre il rischio:
a) la banca ha già instaurato un rapporto con il cliente, ne conosce l'attività , e l'operazione è coerente con la suddetta attività .
Fattori di rischio geografici o correlati al paese
13.14.I seguenti fattori possono contribuire ad aumentare il rischio:
a) un paese collegato all'operazione (incluso quello da cui provengono i beni, quello a cui sono destinati, quello attraverso il quale transitano o quello in cui ha sede una delle due parti) ha in vigore controlli sul cambio di valuta. CiÃ˛ accresce il rischio che il reale scopo dell'operazione sia l'esportazione di valuta contravvenendo alla normativa locale;
b) un paese collegato all'operazione presenta livelli elevati di reati presupposto (ad es. quelli connessi a traffico di stupefacenti, contrabbando o contraffazione) o zone di libero scambio;
c) l'operazione è eseguita sotto gli auspici di organizzazioni governative o internazionali o fondazioni per sostenere le vittime di disastri naturali o persone colpite da conflitti di guerra o disordini civili.
13.15.I seguenti fattori possono contribuire a ridurre il rischio:
a) il commercio avviene all'interno dell'UE o dello Spazio economico europeo;
b) i paesi associati all'operazione hanno un regime di AML/CFT di livello analogo a quello previsto dalla direttiva (UE) 2015/849 e sono associati a bassi livelli di reati presupposto.
Misure
13.16.Le banche sono tenute ad effettuare un'adeguata verifica della clientela sull'ordinante. In altri termini, la maggior parte delle banche di solito accetta istruzioni esclusivamente dai clienti esistenti e il rapporto continuativo piÚ ampio tra la banca e il cliente puÃ˛ essere di ausilio nelle attività di adeguata verifica.
13.17.Laddove una banca presti servizi di trade commerce a un cliente, questa dovrebbe adottare misure atte a comprendere l'attività di quest'ultimo come parte del processo di adeguata verifica della clientela. Le tipologie di informazioni che la banca potrebbe ottenere comprendono, ad esempio, dati sui paesi con i quali il cliente intrattiene rapporti commerciali, le rotte commerciali a cui si ricorre, i tipi di beni oggetto dell'operazione, l'identità dei soggetti con i quali il cliente fa affari (acquirenti, fornitori, ecc.), l'eventualità che il cliente si serva di agenti o terzi e, in tal caso, le loro sedi. Tali informazioni dovrebbero essere di ausilio nella comprensione dell'identità del cliente, nonchÊ nell'individuazione delle operazioni anomale o sospette.
13.18.Qualora la banca sia un corrispondente, questa ha l'obbligo di applicare le misure di adeguata verifica della clientela al rispondente. Le banche corrispondenti dovrebbero seguire l'orientamento settoriale 8 applicabile ai rapporti di corrispondenza.
Misure rafforzate di adeguata verifica della clientela
13.19.A norma dell'articolo 18 bis della direttiva (UE) 2015/849, in relazione ai rapporti o alle operazioni che coinvolgono paesi terzi ad alto rischio, le imprese dovrebbero applicare le misure rafforzate di adeguata verifica della clientela indicate a tal riguardo nel titolo I.
13.20.Le banche dovrebbero applicare misure rafforzate di adeguata verifica della clientela anche in altre situazioni a elevato rischio. A tale scopo, le banche dovrebbero valutare di adottare misure piÚ approfondite di adeguata verifica anche in relazione all'operazione stessa e alle parti coinvolte (compresi soggetti diversi dai clienti).
13.21.Tra le verifiche sulle controparti coinvolte nell'operazione si annovera quanto segue:
a) adottare misure finalizzate a comprendere la titolarità o il profilo delle parti coinvolte nell'operazione, in particolare se queste hanno sede in un paese associato a un rischio piÚ elevato di ML/TF o se trattano beni ad alto rischio. Le suddette misure potrebbero consistere nella consultazione del registro delle imprese, di fonti informative terze e in ricerche su fonti di informazioni pubbliche su Internet;
b) ottenere maggiori informazioni sulla situazione finanziaria delle parti coinvolte.
13.22.Tra le verifiche sulle operazioni si annovera quanto segue:
a) ricorrere a fonti di dati pubbliche o di terzi, ad esempio, l'Ufficio marittimo internazionale (per avvisi di pericolo, polizze di carico, controlli di trasporto e verifiche sui prezzi) o al servizio di tracciatura gratuito dei container delle agenzie marittime al fine di verificare le informazioni fornite e controllare che lo scopo dell'operazione sia legittimo;
b) ricorrere alla valutazione professionale per stabilire se il prezzo dei beni sia economicamente ragionevole, in particolar modo in riferimento ai prodotti commerciati per cui possono essere ottenute informazioni attendibili e aggiornate sui prezzi;
c) controllare che il peso e il volume dei beni spediti sia coerente con il metodo di spedizione.
13.23.Posto che le lettere di credito documentario e gli incassi documentari sono solitamente di carattere cartaceo e corredati da documenti legati all'operazione (ad es. fatture, polizze di carico e liste), il controllo automatizzato dell'operazione potrebbe non essere una strategia adatta. La banca che elabora l'operazione dovrebbe verificare la coerenza di tali documenti rispetto ai termini che regolano l'operazione commerciale e richiedere al personale di ricorrere a esperienza e giudizio professionali per considerare l'eventualità che caratteristiche insolite giustifichino l'applicazione delle misure rafforzate di adeguata verifica della clientela o diano adito a sospetti di ML/TF.
Misure semplificate di adeguata verifica della clientela
13.24.Le verifiche effettuate regolarmente per rilevare le frodi e garantire che l'operazione sia conforme alle norme stabilite dalla Camera di commercio internazionale, comportano, in sostanza, che le banche non adottino misure semplificate di adeguata verifica della clientela nemmeno nelle situazioni a basso rischio.
Art. 1439.
(Dolo).
Il dolo e' causa di annullamento del contratto quando i raggiri usati da uno dei contraenti sono stati tali che, senza di essi, l'altra parte non avrebbe contrattato.
Quando i raggiri sono stati usati da un terzo, il contratto e' annullabile se essi erano noti al contraente che ne ha tratto vantaggio.
source_sentence: >- Query: Se una persona controlla direttamente o indirettamente dei beni tramite unâazienda o un intermediario, quei beni possono essere bloccati se la persona è segnalata da unâautorità ? sentences:
Art. 1.
Definizioni
- Nel presente decreto legislativo si intendono per:
a) "legge fallimentare": il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e successive modificazioni;
b) "Testo Unico bancario" (T.U. bancario): il decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni;
c) "CONSOB": la Commissione nazionale per le societa' e la borsa;
c-bis) "COVIP": la Commissione di vigilanza sui fondi pensione;
d) 'IVASS': L'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni;
d-bis) "SEVIF": il Sistema europeo di vigilanza finanziaria composto dalle seguenti parti:
"ABE": Autorita' bancaria europea, istituita con regolamento (UE) n. 1093/2010;
"AEAP": Autorita' europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali, istituita con regolamento (UE) n. 1094/2010;
"AESFEM": Autorita' europea degli strumenti finanziari e dei mercati, istituita con regolamento (UE) n. 1095/2010;
"Comitato congiunto": il Comitato congiunto delle Autorita' europee di vigilanza, previsto dall'articolo 54 del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010, del regolamento (UE) n. 1095/2010;
"CERS": Comitato europeo per il rischio sistemico, istituito dal regolamento (UE) n. 1092/2010;
"Autorita' di vigilanza degli Stati membri": le autorita' competenti o di vigilanza degli Stati membri specificate negli atti dell'Unione di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n. 1095/2010;
d-ter) "UE": l'Unione europea; (73)
d-ter.1) "Meccanismo di Vigilanza Unico (MVU)": il sistema di vigilanza finanziaria composto dalla Banca Centrale Europea e dalle autorita' nazionali competenti degli Stati membri che vi partecipano;
d-ter.2) "Meccanismo di Risoluzione Unico (MRU)": il sistema di risoluzione istituito ai sensi del Regolamento (UE) 806/2014, composto dal Comitato di Risoluzione Unico e dalle autorita' nazionali di risoluzione degli Stati membri che vi partecipano;
d-quater) "impresa di investimento": l'impresa la cui occupazione o attivita' abituale consiste nel prestare uno o piu' servizi di investimento a terzi e/o nell'effettuare una o piu' attivita' di investimento a titolo professionale; (73)
d-quinquies) "banca": la banca come definita dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del Testo unico bancario; (73)
d-sexies) "banca dell'Unione europea" o "banca UE": la banca avente sede legale e amministrazione centrale in un medesimo Stato dell'Unione europea diverso dall'Italia; (73)
e) "societa' di intermediazione mobiliare" (Sim): l'impresa di investimento avente forma di persona giuridica con sede legale e direzione generale in Italia, diversa dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del T.U. bancario, autorizzata a svolgere servizi o attivita' di investimento; (73)
e-bis) "Sim di classe 1": la Sim che soddisfa i requisiti previsti dall'articolo 4, paragrafo 1, punto 1), lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013;
e-ter) "Sim di classe 1-minus": la Sim che soddisfa i requisiti previsti dall'articolo 1, paragrafo 2, lettere a) o b), del regolamento (UE) 2019/2033, o la Sim destinataria di una decisione dell'autorita' competente ai sensi dell'articolo 7-undecies, commi 3 o 4;
f) "impresa di investimento dell'Unione europea" o "impresa di investimento UE": l'impresa di investimento, diversa dalla banca, autorizzata a svolgere servizi o attivita' di investimento, avente sede legale e direzione generale in un medesimo Stato dell'Unione europea, diverso dall'Italia; (73)
g) "impresa di paesi terzi": l'impresa che non ha la propria sede legale o direzione generale nell'Unione europea, la cui attivita' e' corrispondente a quella di un'impresa di investimento UE o di una banca UE che presta servizi o attivita' di investimento; (73)
h) LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 3 AGOSTO 2017, N. 129; (73)
i) 'societa' di investimento a capitale variabile'(Sicav): l'Oicr aperto costituito in forma di societa' per azioni a capitale variabile con sede legale e direzione generale in Italia avente per oggetto esclusivo l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante l'offerta di proprie azioni ((e che gestisce direttamente il proprio patrimonio));
((i.1) "società di investimento a capitale variabile in gestione esterna" (Sicav in gestione esterna): l'Oicr aperto costituito in forma di società per azioni a capitale variabile con sede legale e direzione generale in Italia avente per oggetto esclusivo l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante l'offerta di proprie azioni e che designa come gestore esterno una Sgr o una società di gestione UE o un GEFIA UE secondo quanto previsto dall'articolo 38));
i-bis) 'societa' di investimento a capitale fisso' (Sicaf): l'Oicr chiuso costituito in forma di societa' per azioni a capitale fisso con sede legale e direzione generale in Italia avente per oggetto esclusivo l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante l'offerta di proprie azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi ((e che gestisce direttamente il proprio patrimonio)); ((i-bis.1) "società di investimento a capitale fisso in gestione esterna" (Sicaf in gestione esterna): l'Oicr chiuso costituito in forma di società per azioni a capitale fisso con sede legale e direzione generale in Italia avente per oggetto esclusivo l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante l'offerta di proprie azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi e che designa come gestore esterno una Sgr o un GEFIA UE secondo quanto previsto dall'articolo 38));
i-ter) "personale": i dipendenti e coloro che comunque operano sulla base di rapporti che ne determinano l'inserimento nell'organizzazione aziendale, anche in forma diversa dal rapporto di lavoro subordinato;
i-quater) societa' di investimento semplice (SiS): il FIA italiano costituito in forma di Sicaf ((...)) che rispetta tutte le seguenti condizioni:
il patrimonio netto non eccede euro 25 milioni;
ha per oggetto esclusivo l'investimento diretto del patrimonio raccolto in PMI non quotate su mercati regolamentati di cui all'articolo 2 paragrafo 1, lettera f), primo alinea, del regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017 che si trovano nella fase di sperimentazione, di costituzione e di avvio dell'attivita', in deroga all'articolo 35-bis, comma 1, lettera f);
non ricorre alla leva finanziaria;
dispone di un capitale sociale almeno pari a quello previsto dall'articolo 2327 del codice civile, in deroga all'articolo 35-bis, comma 1, lettera c).
j) 'fondo comune di investimento': l'Oicr costituito in forma di patrimonio autonomo, suddiviso in quote, istituito e gestito da un gestore;
k) 'Organismo di investimento collettivo del risparmio' (Oicr): l'organismo istituito per la prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio, il cui patrimonio e' raccolto tra una pluralita' di investitori mediante l'emissione e l'offerta di quote o azioni, gestito in monte nell'interesse degli investitori e in autonomia dai medesimi nonche' investito in strumenti finanziari, crediti, inclusi quelli erogati , a favore di soggetti diversi da consumatori, a valere sul patrimonio dell'OICR, partecipazioni o altri beni mobili o immobili, in base a una politica di investimento predeterminata; (60)
k-bis) 'Oicr aperto': l'Oicr i cui partecipanti hanno il diritto di chiedere il rimborso delle quote o azioni a valere sul patrimonio dello stesso, secondo le modalita' e con la frequenza previste dal regolamento, dallo statuto e dalla documentazione d'offerta dell'Oicr;
k-ter)'Oicr chiuso': l'Oicr diverso da quello aperto;
l) 'Oicr italiani': i fondi comuni d'investimento, ((le Sicav in gestione esterna, le Sicaf e le Sicaf in gestione esterna));
m) 'Organismi di investimento collettivo in valori mobiliari italiani' (OICVM italiani): il fondo comune di investimento ((, la Sicav e la Sicav in gestione esterna)) rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 2009/65/CE;
m-bis) 'Organismi di investimento collettivo in valori mobiliari UE' (OICVM UE): gli Oicr rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 2009/65/CE, costituiti in uno Stato dell'UE diverso dall'Italia;
m-ter) 'Oicr alternativo italiano' (FIA italiano): il fondo comune di investimento, la Sicav ((, la Sicav in gestione esterna, la Sicaf e la Sicaf in gestione esterna)) rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 2011/61/UE;
m-quater)'FIA italiano riservato': il FIA italiano la cui partecipazione e' riservata a investitori professionali e alle categorie di investitori individuate dal regolamento di cui all'articolo 39;
m-quinquies) 'Oicr alternativi UE (FIA UE)': gli Oicr rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 2011/61/UE, costituiti in uno Stato dell'UE diverso dall'Italia;
m-sexies) 'Oicr alternativi non UE (FIA non UE)': gli Oicr rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 2011/61/UE, costituiti in uno Stato non appartenente all'UE;
m-septies)'fondo europeo per il venture capital' (EuVECA): l'Oicr rientrante nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 345/2013;
m-octies) 'fondo europeo per l'imprenditoria sociale' (EuSEF); l'Oicr rientrante nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 346/2013;
m-octies.1) "fondo di investimento europeo a lungo termine" (ELTIF): l'Oicr rientrante nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 2015/760;
m-octies.2) "fondo comune monetario" (FCM): l'Oicr rientrante nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2017/1131;
m-novies) 'Oicr feeder': l'Oicr che investe le proprie attivita' totalmente o in prevalenza nell'Oicr master;
m-decies) 'Oicr master': l'Oicr nel quale uno o piu' Oicrfeeder investono totalmente o in prevalenza le proprie attivita';
m-undecies) 'clienti professionali o investitori professionali': i clienti professionali ai sensi dell'articolo 6, commi 2-quinquies e 2-sexies; (73)
m-undecies.1) "Business Angel": gli investitori a supporto dell'innovazione che hanno investito in maniera diretta o indiretta una somma pari ad almeno euro 40.000 nell'ultimo triennio;
m-duodecies) "clienti al dettaglio o investitori al dettaglio": i clienti o gli investitori che non sono clienti professionali o investitori professionali; (73)
n) 'gestione collettiva del risparmio': il servizio che si realizza attraverso la gestione di Oicr e dei relativi rischi;
o) "societa' di gestione del risparmio" (SGR): la societa' per azioni con sede legale e direzione generale in Italia autorizzata a prestare il servizio di gestione collettiva del risparmio;
o-bis) 'societa' di gestione UE': la societa' autorizzata ai sensi della direttiva 2009/65/CE in uno Stato dell'UE diverso dall'Italia, che esercita l'attivita' di gestione di uno o piu' OICVM;
p) 'gestore di FIA UE' (GEFIA UE): la societa' autorizzata ai sensi della direttiva 2011/61/UE in uno Stato dell'UE diverso dall'Italia, che esercita l'attivita' di gestione di uno o piu' FIA;
q) 'gestore di FIA non UE' (GEFIA non UE): la societa' autorizzata ai sensi della direttiva 2011/61/UE con sede legale in uno Stato non appartenente all'UE, che esercita l'attivita' di gestione di uno o piu' FIA;
q-bis) 'gestorè: la Sgr, la Sicav ((, la Sicaf)), la società di gestione UE, il GEFIA UE, il GEFIA non UE, il gestore di EuVECA, il gestore di EuSEF, il gestore di ELTIF e il gestore di FCM.
q-ter)'depositario di Oicr': il soggetto autorizzato nel paese di origine dell'Oicr ad assumere l'incarico di depositario;
q-quater) 'depositario dell'Oicr master o dell'Oicrfeeder': il depositario dell'Oicr master o dell'Oicr feeder ovvero, se l'Oicr master o l'Oicr feeder e' unOicr UE o non UE, il soggetto autorizzato nello Stato di origine a svolgere i compiti di depositario;
q-quinquies) 'quote e azioni di Oicr': le quote dei fondi comuni di investimento, le azioni di Sicav ((e di Sicav in gestione esterna, le azioni e altri strumenti partecipativi di Sicaf e di Sicaf in gestione esterna));
r) "soggetti abilitati": le Sim, le imprese di investimento UE con succursale in Italia, le imprese di paesi terzi autorizzate in Italia, le Sgr, le societa' di gestione UE con succursale in Italia, le Sicav, le Sicaf, i GEFIA UE con succursale in Italia, i GEFIA non UE autorizzati in Italia, i GEFIA non UE autorizzati in uno Stato dell'UE diverso dall'Italia con succursale in Italia, nonche' gli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del T.U. bancario, le banche italiane e le banche UE con succursale in Italia autorizzate all'esercizio dei servizi o delle attivita' di investimento; (73)
r-bis) 'Stato di origine della societa' di gestione UE': lo Stato dell'UE dove la societa' di gestione UE ha la propria sede legale e direzione generale;
r-ter) 'Stato di origine dell'OICR': Stato dell'UE in cui l'OICR e' stato costituito;
r-ter.1) "indice di riferimento" o "benchmark": l'indice di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 3), del regolamento (UE) 2016/1011;
r-ter.2) "amministratore di indici di riferimento": la persona fisica o giuridica di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 6), del regolamento (UE) 2016/1011;
r-quater) 'rating del credito': un parere relativo al merito creditizio di un'entita', cosi' come definito dall'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1060/2009;
r-quinquies) 'agenzia di rating del credito': una persona giuridica la cui attivita' include l'emissione di rating del credito a livello professionale;
s) "servizi ammessi al mutuo riconoscimento": le attivita' e i servizi elencati nelle sezioni A e B dell'Allegato I al presente decreto, autorizzati nello Stato dell'UE di origine; (73)
t) "offerta al pubblico di prodotti finanziari": ogni comunicazione rivolta a persone, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, che presenti sufficienti informazioni sulle condizioni dell'offerta e dei prodotti finanziari offerti cosi' da mettere un investitore in grado di decidere di acquistare o di sottoscrivere tali prodotti finanziari, incluso il collocamento tramite soggetti abilitati;
u) "prodotti finanziari": gli strumenti finanziari e ogni altra forma di investimento di natura finanziaria; non costituiscono prodotti finanziari i depositi bancari o postali non rappresentati da strumenti finanziari;
v) "offerta pubblica di acquisto o di scambio": ogni offerta, invito a offrire o messaggio promozionale, in qualsiasi forma effettuati, finalizzati all'acquisto o allo scambio di prodotti finanziari e rivolti a un numero di soggetti e di ammontare complessivo superiori a quelli indicati nel regolamento previsto dall'articolo 100, comma 3, lettere b) e c); non costituisce offerta pubblica di acquisto o di scambio quella avente a oggetto titoli emessi dalle banche centrali degli Stati comunitari;
w) "emittenti quotati": i soggetti, italiani o esteri, inclusi i trust, che emettono strumenti finanziari quotati in un mercato regolamentato italiano. Nel caso di ricevute di deposito ammesse alle negoziazioni in un mercato regolamentato, per emittente si intende l'emittente dei valori mobiliari rappresentati, anche qualora tali valori non sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato;
w-bis) soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa: gli intermediari assicurativi iscritti nella sezione d) del registro unico degli intermediari assicurativi di cui all'articolo 109 del decreto legislativo n. 209 del 2005, i soggetti dell'Unione europea iscritti nell'elenco annesso di cui all'articolo 116-quinquies, comma 5, del decreto legislativo n. 209 del 2005, quali le banche, le societa' di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento, anche quando operano con i collaboratori di cui alla sezione E del registro unico degli intermediari assicurativi di cui all'articolo 109 del decreto legislativo n. 209 del 2005; (78)
w-bis.1) ÂĢprodotto di investimento al dettaglio e assicurativo preassemblatoÂģ o ÂĢPRIIPÂģ: un prodotto ai sensi all'articolo 4, numero 3), del regolamento (UE) n. 1286/2014; (69)
w-bis.2) ÂĢprodotto d'investimento al dettaglio preassemblatoÂģ o ÂĢPRIPÂģ: un investimento ai sensi dell'articolo 4, numero 1), del regolamento (UE) n. 1286/2014; (69)
w-bis.3) ÂĢprodotto di investimento assicurativoÂģ: un prodotto ai sensi dell'articolo 4, numero 2), del regolamento (UE) n. 1286/2014.
Tale definizione non include: 1) i prodotti assicurativi non vita elencati all'allegato I della direttiva 2009/138/CE; 2) i contratti assicurativi vita, qualora le prestazioni previste dal contratto siano dovute soltanto in caso di decesso o per incapacita' dovuta a lesione, malattia o disabilita'; 3) i prodotti pensionistici che, ai sensi del diritto nazionale, sono riconosciuti come aventi lo scopo precipuo di offrire all'investitore un reddito durante la pensione e che consentono all'investitore di godere di determinati vantaggi; 4) i regimi pensionistici aziendali o professionali ufficialmente riconosciuti che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2003/41/CE o della direttiva 2009/138/CE; 5) i singoli prodotti pensionistici per i quali il diritto nazionale richiede un contributo finanziario del datore di lavoro e nei quali il lavoratore o il datore di lavoro non puo' scegliere il fornitore o il prodotto pensionistico; (69) (78)
w-bis.4) ÂĢideatore di prodotti d'investimento al dettaglio preassemblati e assicurativiÂģ o ÂĢideatore di PRIIPÂģ: un soggetto di cui all'articolo 4, numero 4), del regolamento (UE) n. 1286/2014; (69)
w-bis.5) ÂĢpersona che vende un PRIIPÂģ: un soggetto di cui all'articolo 4, numero 5), del regolamento (UE) n. 1286/2014; (69)
w-bis.6) ÂĢinvestitore al dettaglio in PRIIPÂģ: un cliente ai sensi dell'articolo 4, numero 6), del regolamento (UE) n. 1286/2014.(69)
w-bis.7) "gestore del mercato": il soggetto che gestisce e/o amministra l'attivita' di un mercato regolamentato e puo' coincidere con il mercato regolamentato stesso; (73)
w-ter) "mercato regolamentato": sistema multilaterale amministrato e/o gestito da un gestore del mercato, che consente o facilita l'incontro, al suo interno e in base alle sue regole non discrezionali, di interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a strumenti finanziari, in modo da dare luogo a contratti relativi a strumenti finanziari ammessi alla negoziazione conformemente alle sue regole e/o ai suoi sistemi, e che e' autorizzato e funziona regolarmente e conformemente alla parte III; (73)
w-quater) "emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro d'origine":
gli emittenti azioni ammesse alle negoziazioni in mercati regolamentati italiani o di altro Stato membro dell'Unione europea, aventi sede legale in Italia;
gli emittenti titoli di debito di valore nominale unitario inferiore ad euro mille, o valore corrispondente in valuta diversa, ammessi alle negoziazioni in mercati regolamentati italiani o di altro Stato membro dell'Unione europea, aventi sede legale in Italia;
gli emittenti valori mobiliari di cui ai numeri 1) e 2), aventi sede legale in uno Stato non appartenente all'Unione europea, che hanno scelto l'Italia come Stato membro d'origine tra gli Stati membri in cui i propri valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato. La scelta dello Stato membro d'origine resta valida salvo che l'emittente abbia scelto un nuovo Stato membro d'origine ai sensi del numero 4-bis) e abbia comunicato tale scelta;
gli emittenti valori mobiliari diversi da quelli di cui ai numeri 1) e 2), aventi sede legale in Italia o i cui valori mobiliari sono ammessi alle negoziazioni in un mercato regolamentato italiano, che hanno scelto l'Italia come Stato membro d'origine. L'emittente puo' scegliere un solo Stato membro d'origine. La scelta resta valida per almeno tre anni, salvo il caso in cui i valori mobiliari dell'emittente non sono piu' ammessi alla negoziazione in alcun mercato regolamentato dell'Unione europea, o salvo che l'emittente, nel triennio, rientri tra gli emittenti di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4-bis), della presente lettera.
4-bis) gli emittenti di cui ai numeri 3) e 4) i cui valori mobiliari non sono piu' ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato dello Stato membro d'origine, ma sono stati ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altri Stati membri e, se del caso, aventi sede legale in Italia oppure che hanno scelto l'Italia come nuovo Stato membro d'origine;
w-quater.1) "PMI": fermo quanto previsto da altre disposizioni di legge, le piccole e medie imprese, emittenti azioni quotate, che abbiano una capitalizzazione di mercato inferiore ((a 1 miliardo di euro)). Non si considerano PMI gli emittenti azioni quotate che abbiano superato tale limite per tre anni consecutivi. La Consob stabilisce con regolamento le disposizioni attuative della presente lettera, incluse le modalita' informative cui sono tenuti tali emittenti in relazione all'acquisto ovvero alla perdita della qualifica di PMI. La Consob pubblica l'elenco delle PMI tramite il proprio sito internet.
w-quinquies) "controparti centrali": i soggetti indicati nell'articolo 2, punto 1), del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, concernente gli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni.
w-sexies) "provvedimenti di risanamento": i provvedimenti con cui sono disposte:
l'amministrazione straordinaria, nonche' le misure adottate nel suo ambito;
le misure adottate ai sensi dell'articolo 60-bis.4;
le misure, equivalenti a quelle indicate ai punti 1 e 2, adottate da autorita' di altri Stati dell'Unione europea. (73)
w-septies) "depositari centrali di titoli o depositari centrali": i soggetti indicati nell'articolo 2, paragrafo 1, punto 1), del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli. (73)
1-bis. Per "valori mobiliari" si intendono categorie di valori che possono essere negoziati nel mercato dei capitali, quali ad esempio:
a) azioni di societa' e altri titoli equivalenti ad azioni di societa', di partnership o di altri soggetti e ricevute di deposito azionario;
b) obbligazioni e altri titoli di debito, comprese le ricevute di deposito relative a tali titoli;
c) qualsiasi altro valore mobiliare che permetta di acquisire o di vendere i valori mobiliari indicati alle lettere a) e b) o che comporti un regolamento a pronti determinato con riferimento a valori mobiliari, valute, tassi di interesse o rendimenti, merci o altri indici o misure. (73)
1-bis.1. Per "clausola make-whole" si intende una clausola diretta a tutelare l'investitore garantendo che, in caso di rimborso anticipato di un'obbligazione, l'emittente sia tenuto a versare al detentore dell'obbligazione un importo pari alla somma del valore attuale netto delle cedole residue fino alla scadenza e del valore nominale dell'obbligazione da rimborsare.
1-ter. Per "strumenti del mercato monetario" si intendono categorie di strumenti normalmente negoziati nel mercato monetario, quali, ad esempio, i buoni del Tesoro, i certificati di deposito e le carte commerciali.
1-quater. Per "ricevute di deposito" si intendono titoli negoziabili sul mercato dei capitali, rappresentanti la proprieta' dei titoli di un emittente non domiciliato, ammissibili alla negoziazione in un mercato regolamentato e negoziati indipendentemente dai titoli dell'emittente non domiciliato. (73)
- Per "strumento finanziario" si intende qualsiasi strumento riportato nella Sezione C dell'Allegato I, compresi gli strumenti emessi mediante tecnologia a registro distribuito. Gli strumenti di pagamento non sono strumenti finanziari. (73)
2-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con il regolamento di cui all'articolo 18, comma 5, puo' individuare:
a) gli altri contratti derivati di cui al punto 7, sezione C, dell'Allegato I aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati;
b) gli altri contratti derivati di cui al punto 10, sezione C, dell'Allegato I aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati, negoziati in un mercato regolamentato, in un sistema multilaterale di negoziazione o in un sistema organizzato di negoziazione. (73)
2-ter. Nel presente decreto legislativo si intendono per:
a) "strumenti derivati": gli strumenti finanziari citati nell'Allegato I, sezione C, punti da 4 a 10, nonche' gli strumenti finanziari previsti dal comma 1-bis, lettera c );
b) "derivati su merci": gli strumenti finanziari che fanno riferimento a merci o attivita' sottostanti di cui all'Allegato I, sezione C, punti 5), 6), 7) e 10), nonche' gli strumenti finanziari previsti dal comma 1-bis, lettera c), quando fanno riferimento a merci o attivita' sottostanti menzionati all'Allegato I, sezione C, punto 10);
c) "contratti derivati su prodotti energetici C6": i contratti di opzione, i contratti finanziari a termine standardizzati (future), gli swap e tutti gli altri contratti derivati concernenti carbone o petrolio menzionati nella Sezione C, punto 6, dell'Allegato I che sono negoziati in un sistema organizzato di negoziazione e devono essere regolati con consegna fisica del sottostante. (73)
COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 AGOSTO 2017, N. 129. (73)
COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 AGOSTO 2017, N. 129. (73)
Per "servizi e attivita' di investimento" si intendono i seguenti, quando hanno per oggetto strumenti finanziari:
a) negoziazione per conto proprio;
b) esecuzione di ordini per conto dei clienti;
c) assunzione a fermo e/o collocamento sulla base di un impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente; (73)
c-bis) collocamento senza impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente; (73)
d) gestione di portafogli;
e) ricezione e trasmissione di ordini;
f) consulenza in materia di investimenti;
g) gestione di sistemi multilaterali di negoziazione.
g-bis) gestione di sistemi organizzati di negoziazione. (73)
5-bis. Per "negoziazione per conto proprio" si intende l'attivita' di acquisto e vendita di strumenti finanziari, in contropartita diretta.(73)
5-bis.1. Per "sistema multilaterale" si intende un sistema che consente l'interazione tra interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a strumenti finanziari. (73)
5-ter. Per "internalizzatore sistematico" si intende l'impresa di investimento che in modo organizzato, frequente, sistematico e sostanziale negozia per conto proprio eseguendo gli ordini dei clienti al di fuori di un mercato regolamentato, di un sistema multilaterale di negoziazione o di un sistema organizzato di negoziazione senza gestire un sistema multilaterale. Il modo frequente e sistematico si misura per numero di negoziazioni fuori listino (OTC) su strumenti finanziari effettuate per conto proprio eseguendo gli ordini dei clienti. Il modo sostanziale si misura per dimensioni delle negoziazioni OTC effettuate dal soggetto su uno specifico strumento finanziario in relazione al totale delle negoziazioni effettuate sullo strumento finanziario dal soggetto medesimo o all'interno dell'Unione europea. (73)
5-quater. Per "market maker" si intende una persona che si propone, nelle sedi di negoziazione e/o al di fuori delle stesse, su base continuativa, come disposta a negoziare per conto proprio acquistando e vendendo strumenti finanziari in contropartita diretta ai prezzi dalla medesima definiti. (73)
5-quinquies. Per "gestione di portafogli" si intende la gestione, su base discrezionale e individualizzata, di portafogli di investimento che includono uno o piu' strumenti finanziari e nell'ambito di un mandato conferito dai clienti.
5-sexies. Il servizio di cui al comma 5, lettera e), comprende la ricezione e la trasmissione di ordini, nonche' l'attivita' consistente nel mettere in contatto due o piu' investitori, rendendo cosi' possibile la conclusione di un'operazione fra loro (mediazione).
5-septies. Per "consulenza in materia di investimenti" si intende la prestazione di raccomandazioni personalizzate a un cliente, dietro sua richiesta o per iniziativa del prestatore del servizio, riguardo a una o piu' operazioni relative a strumenti finanziari. (73)
5-septies.1. Per "esecuzione di ordini per conto dei clienti" si intende la conclusione di accordi di acquisto o di vendita di uno o piu' strumenti finanziari per conto dei clienti, compresa la conclusione di accordi per la sottoscrizione o la compravendita di strumenti finanziari emessi da un'impresa di investimento o da una banca al momento della loro emissione. (73)
5-septies.2. Per "agente collegato" si intende la persona fisica o giuridica che, sotto la piena e incondizionata responsabilita' di una sola impresa di investimento per conto della quale opera, promuove servizi di investimento e/o servizi accessori presso clienti o potenziali clienti, riceve e trasmette le istruzioni o gli ordini dei clienti riguardanti servizi di investimento o strumenti finanziari, colloca strumenti finanziari o presta consulenza ai clienti o potenziali clienti rispetto a detti strumenti o servizi finanziari. (73)
5-septies.3. Per "consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede" si intende la persona fisica iscritta nell'apposita sezione dell'albo previsto dall'articolo 31, comma 4, del presente decreto che, in qualita' di agente collegato, esercita professionalmente l'offerta fuori sede come dipendente, agente o mandatario. (73)
5-octies. Nel presente decreto legislativo si intendono per:
a) "sistema multilaterale di negoziazione": un sistema multilaterale gestito da un'impresa di investimento o da un gestore del mercato che consente l'incontro, al suo interno e in base a regole non discrezionali, di interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a strumenti finanziari, in modo da dare luogo a contratti conformemente alla parte II e alla parte III;
b) "sistema organizzato di negoziazione": un sistema multilaterale diverso da un mercato regolamentato o da un sistema multilaterale di negoziazione che consente l'interazione tra interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a obbligazioni, strumenti finanziari strutturati, quote di emissioni e strumenti derivati, in modo da dare luogo a contratti conformemente alla parte II e alla parte III;
c) "sede di negoziazione": un mercato regolamentato, un sistema multilaterale di negoziazione o un sistema organizzato di negoziazione. (73)
5-octies.1. Per "ordine con limite di prezzo" si intende un ordine di acquisto o di vendita di uno strumento finanziario al prezzo limite fissato o a un prezzo piu' vantaggioso e per un quantitativo fissato. (73)
5-novies. Per "servizi di crowdfunding" si intendono i servizi indicati all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2020/1503.
5-decies. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 AGOSTO 2017, N. 129. (73)
5-undecies. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 AGOSTO 2017, N. 129. (73)
5-duodecies. Per "imprese sociali" si intendono le imprese sociali ai sensi del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, costituite in forma di societa' di capitali o di societa' cooperativa. (72)
- Per "servizio accessorio" si intende qualsiasi servizio riportato nella sezione B dell'Allegato I. (73)
6-bis. Per 'partecipazioni' si intendono le azioni, le quote e gli altri strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi o comunque quelli previsti dall'articolo 2351, ultimo comma, del codice civile.
6-bis.1. Per "controllante" si intende un'impresa controllante ai sensi degli articoli 2, paragrafo 9, e 22 della direttiva 2013/34/UE. (73)
6-bis.2. Per "controllata" si intende un'impresa controllata ai sensi degli articoli 2, paragrafo 10, e 22 della direttiva 2013/34/UE; l'impresa controllata di un'impresa controllata e' parimenti considerata impresa controllata dell'impresa controllante che e' a capo di tali imprese. (73)
6-bis.3. Per "stretti legami" si intende la situazione nella quale due o piu' persone fisiche o giuridiche sono legate:
a) da una ÂĢpartecipazioneÂģ, ossia dal fatto di detenere, direttamente o tramite un legame di controllo, il 20 per cento o piu' dei diritti di voto o del capitale di un'impresa;
b) da un legame di ÂĢcontrolloÂģ, ossia dalla relazione esistente tra un'impresa controllante e un'impresa controllata, in tutti i casi di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2013/34/UE, o relazione analoga esistente tra persone fisiche e giuridiche e un'impresa, nel qual caso ogni impresa controllata di un'impresa controllata e' considerata impresa controllata dell'impresa controllante che e' a capo di tali imprese;
c) da un legame duraturo tra due o tutte le suddette persone e uno stesso soggetto che sia una relazione di controllo. (73)
6-ter. Se non diversamente disposto, le norme del presente decreto legislativo che fanno riferimento al consiglio di amministrazione, all'organo amministrativo ed agli amministratori si applicano anche al consiglio di gestione e ai suoi componenti.
6-quater. Se non diversamente disposto, le norme del presente decreto legislativo che fanno riferimento al collegio sindacale, ai sindaci e all'organo che svolge la funzione di controllo si applicano anche al consiglio di sorveglianza e al comitato per il controllo sulla gestione e ai loro componenti.
6-quinquies. Per "negoziazione algoritmica" si intende la negoziazione di strumenti finanziari in cui un algoritmo informatizzato determina automaticamente i parametri individuali degli ordini, come ad esempio l'avvio dell'ordine, la relativa tempistica, il prezzo, la quantita' o le modalita' di gestione dell'ordine dopo l'invio, con intervento umano minimo o assente, ad esclusione dei sistemi utilizzati unicamente per trasmettere ordini a una o piu' sedi di negoziazione, per trattare ordini che non comportano la determinazione di parametri di negoziazione, per confermare ordini o per eseguire il regolamento delle operazioni. (73)
6-sexies. Per "accesso elettronico diretto" si intende un accordo in base al quale un membro o un partecipante o un cliente di una sede di negoziazione consente a un terzo l'utilizzo del proprio codice identificativo di negoziazione per la trasmissione in via elettronica direttamente alla sede di negoziazione di ordini relativi a uno strumento finanziario, sia nel caso in cui l'accordo comporti l'utilizzo da parte del terzo dell'infrastruttura del membro, del partecipante o del cliente, o di qualsiasi sistema di collegamento fornito dal membro, partecipante o cliente per trasmettere gli ordini (accesso diretto al mercato) sia nel caso in cui non vi sia tale utilizzo (accesso sponsorizzato). (73)
6-septies. Per "tecnica di negoziazione algoritmica ad alta frequenza" si intende qualsiasi tecnica di negoziazione algoritmica caratterizzata da:
a) infrastrutture volte a ridurre al minimo le latenze di rete e di altro genere, compresa almeno una delle strutture per l'inserimento algoritmico dell'ordine: co-ubicazione, hosting di prossimita' o accesso elettronico diretto a velocita' elevata;
b) determinazione da parte del sistema dell'inizializzazione, generazione, trasmissione o esecuzione dell'ordine senza intervento umano per il singolo ordine o negoziazione, e
c) elevato traffico infra-giornaliero di messaggi consistenti in ordini, quotazioni o cancellazioni. (73)
6-octies. Per "negoziazione matched principal" si intende una negoziazione in cui il soggetto che si interpone tra l'acquirente e il venditore non e' mai esposto al rischio di mercato durante l'intera esecuzione dell'operazione, con l'acquisto e la vendita eseguiti simultaneamente ad un prezzo che non permette a tale soggetto di realizzare utili o perdite, fatta eccezione per le commissioni, gli onorari o le spese dell'operazione previamente comunicati. (73)
6-novies. Per "pratica di vendita abbinata" si intende l'offerta di un servizio di investimento insieme a un altro servizio o prodotto come parte di un pacchetto o come condizione per l'ottenimento dello stesso accordo o pacchetto. (73)
6-decies. Per "deposito strutturato" si intende un deposito quale definito all'articolo 69-bis, comma 1, lettera c), del T.U. bancario che e' pienamente rimborsabile alla scadenza in base a termini secondo i quali qualsiasi interesse o premio sara' rimborsato (o e' a rischio) secondo una formula comprendente fattori quali:
a) un indice o una combinazione di indici, eccetto i depositi a tasso variabile il cui rendimento e' direttamente legato a un tasso di interesse quale l'Euribor o il Libor;
b) uno strumento finanziario o una combinazione degli strumenti finanziari;
c) una merce o combinazione di merci o di altri beni infungibili, materiali o immateriali; o
d) un tasso di cambio o una combinazione di tassi di cambio. (73)
6-undecies. Nel presente decreto legislativo si intendono per:
a) "dispositivo di pubblicazione autorizzato" o "APA": un soggetto quale definito all'articolo 2, paragrafo 1, punto 34), del regolamento (UE) n. 600/2014 a cui si applica la deroga prevista dall'articolo 2, paragrafo 3, del medesimo regolamento e dai relativi atti delegati;
b) LETTERA ABROGATA DAL D.L. 17 MAGGIO 2022, N. 50;
c) "meccanismo di segnalazione autorizzato" o "ARM": un soggetto quale definito all'articolo 2, paragrafo 1, punto 36), del regolamento (UE) n. 600/2014 a cui si applica la deroga prevista dall'articolo 2, paragrafo 3, del medesimo regolamento e dai relativi atti delegati;
d) LETTERA ABROGATA DAL D.L. 17 MAGGIO 2022, N. 50;
e) LETTERA ABROGATA DAL D.L. 17 MAGGIO 2022, N. 50.
6-duodecies. Nel presente decreto legislativo si intendono per:
a) "Stato membro d'origine dell'impresa di investimento":
se l'impresa di investimento e' una persona fisica, lo Stato membro in cui tale persona ha la propria sede principale;
se l'impresa di investimento e' una persona giuridica, lo Stato membro in cui si trova la sua sede legale;
se, in base al diritto nazionale cui e' soggetta, l'impresa di investimento non ha una sede legale, lo Stato membro in cui e' situata la sua direzione generale;
b) "Stato membro d'origine del mercato regolamentato": lo Stato membro in cui e' registrato il mercato regolamentato o se, in base al diritto nazionale di tale Stato membro detto mercato non ha una sede legale, lo Stato membro in cui e' situata la propria direzione generale;
c) LETTERA ABROGATA DAL D.L. 17 MAGGIO 2022, N. 50.
6-terdecies. Nel presente decreto legislativo si intendono per:
a) "Stato membro ospitante l'impresa di investimento": lo Stato membro, diverso dallo Stato membro d'origine, in cui un'impresa di investimento ha una succursale o presta servizi di investimento e/o esercita attivita' di investimento;
b) "Stato membro ospitante il mercato regolamentato": lo Stato membro in cui un mercato regolamentato adotta opportune misure in modo da facilitare l'accesso alla negoziazione a distanza nel suo sistema da parte di membri o partecipanti stabiliti in tale Stato membro. (73)
6-quaterdecies. Per "prodotto energetico all'ingrosso" si intende un prodotto energetico all'ingrosso quale definito all'articolo 2, punto 4, del regolamento (UE) n. 1227/2011. (73)
6-quinquiesdecies. Per "derivati su merci agricole" si intendono i contratti derivati connessi a prodotti di cui all'articolo 1 e all'allegato I, parti da I a XX e XXIV/1 del regolamento (UE) n. 1308/2013, nonche' i prodotti di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 1379/2013.
6-quinquiesdecies.1. Per "gruppo prevalentemente commerciale" si intende qualsiasi gruppo la cui attivita' principale non consista nella prestazione di servizi di investimento ai sensi del presente decreto o nell'esercizio di una qualsiasi attivita' di cui all'allegato I della direttiva 2013/36/EU o in attivita' di market making in relazione agli strumenti derivati su merci.
6-sexiesdecies. Per "emittente sovrano" si intende uno dei seguenti emittenti di titoli di debito:
a) l'Unione europea;
b) uno Stato membro, ivi inclusi un ministero, un'agenzia o una societa' veicolo di tale Stato membro;
c) in caso di Stato membro federale, un membro della federazione;
d) una societa' veicolo per conto di diversi Stati membri;
e) un ente finanziario internazionale costituito da due o piu' Stati membri con l'obiettivo di mobilitare risorse e fornire assistenza finanziaria a beneficio dei suoi membri che stanno affrontando o sono minacciati da gravi crisi finanziarie; o
f) la Banca europea per gli investimenti. (73)
6-septiesdecies. Per "debito sovrano" si intende un titolo di debito emesso da un emittente sovrano. (73)
6-octiesdecies. Per "supporto durevole" si intende qualsiasi strumento che:
a) permetta al cliente di memorizzare informazioni a lui personalmente dirette, in modo che possano essere agevolmente recuperate per un periodo di tempo adeguato ai fini cui sono destinate le informazioni stesse; e
b) che consenta la riproduzione inalterata delle informazioni memorizzate. (73)
6-noviesdecies. Per "formato elettronico" si intende qualsiasi supporto durevole diverso dalla carta.
AGGIORNAMENTO (60)
Il D.Lgs. 14 novembre 2016, n. 224 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che le presenti modifiche si applicano a decorrere dalla data di applicazione del regolamento (UE) n. 1286/2014.
AGGIORNAMENTO (72)
Il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 112, ha disposto (con l'art. 18, comma 9) che "L'efficacia delle disposizioni del presente articolo e dell'articolo 16 e' subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea, richiesta a cura del Ministero del lavoro e delle politiche sociali". -----------
AGGIORNAMENTO (73)
Il D.Lgs. 3 agosto 2017, n. 129 ha disposto (con l'art. 10, comma 2) che "Le disposizioni del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, modificate dal presente decreto, si applicano dal 3 gennaio 2018, fatto salvo quanto diversamente previsto dall'articolo 93 della direttiva 2014/65/UE, con riferimento dell'articolo 65, paragrafo 2, della direttiva medesima, le cui disposizioni attuative si applicano dal 3 settembre 2019, e dall'articolo 55 del regolamento (UE) n. 600/2014, e successive modificazioni, nonche' dal comma 3. [...] Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili, le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia e dalla Consob, anche congiuntamente, ai sensi di disposizioni del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, abrogate o modificate dal presente decreto, continuano a essere applicate fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati dalla Banca d'Italia o dalla Consob nelle corrispondenti materie". ---------------
AGGIORNAMENTO (78)
Il D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68 ha disposto (con l'art. 4, comma 7) che "Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto legislativo trovano applicazione dal 1° ottobre 2018, conformemente a quanto previsto dalla direttiva (UE) 2018/411 del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica la direttiva (UE) 2016/97 per quanto riguarda la data di applicazione delle misure di recepimento degli Stati membri".
Articolo 89
Garanzie e deroghe relative al trattamento a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici
Il trattamento a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici è soggetto a garanzie adeguate per i diritti e le libertà dell'interessato, in conformità del presente regolamento. Tali garanzie assicurano che siano state predisposte misure tecniche e organizzative, in particolare al fine di garantire il rispetto del principio della minimizzazione dei dati. Tali misure possono includere la pseudonimizzazione, purchÊ le finalità in questione possano essere conseguite in tal modo. Qualora possano essere conseguite attraverso il trattamento ulteriore che non consenta o non consenta piÚ di identificare l'interessato, tali finalità devono essere conseguite in tal modo.
Se i dati personali sono trattati a fini di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, il diritto dell'Unione o degli Stati membri puÃ˛ prevedere deroghe ai diritti di cui agli articoli 15, 16, 18 e 21, fatte salve le condizioni e le garanzie di cui al paragrafo 1 del presente articolo, nella misura in cui tali diritti rischiano di rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il conseguimento delle finalità specifiche e tali deroghe sono necessarie al conseguimento di dette finalità .
Se i dati personali sono trattati per finalità di archiviazione nel pubblico interesse, il diritto dell'Unione o degli Stati membri puÃ˛ prevedere deroghe ai diritti di cui agli articoli 15, 16, 18, 19, 20 e 21, fatte salve le condizioni e le garanzie di cui al paragrafo 1 del presente articolo, nella misura in cui tali diritti rischiano di rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il conseguimento delle finalità specifiche e tali deroghe sono necessarie al conseguimento di dette finalità .
Qualora il trattamento di cui ai paragrafi 2 e 3 funga allo stesso tempo a un altro scopo, le deroghe si applicano solo al trattamento per le finalità di cui ai medesimi paragrafi.
"Articolo 57\nIdentificazione dei titolari effettivi di soggetti giuridici affini ai trust espressi\n1. Nel caso di soggetti giuridici diversi da quelli di cui all'articolo 51, affini ai trust espressi, come le fondazioni, i titolari effettivi sono tutte le seguenti persone fisiche:\na) i fondatori;\nb) i membri dell'organo di amministrazione nella sua funzione di gestione;\nc) i membri dell'organo di amministrazione nella sua funzione di supervisione;\nd) i beneficiari, a_meno che non si applichi l'articolo_59;\ne) qualsiasi altra persona fisica che controlli direttamente o_indirettamente il soggetto giuridico.\n2. Nei casi in cui i soggetti giuridici di cui al paragrafo 1 appartengono ad assetti di controllo a piÚ livelli, qualora una qualsiasi delle posizioni elencate al paragrafo 1, sia ricoperta da un soggetto giuridico, i titolari effettivi del soggetto giuridico di cui al paragrafo 1 corrisponde:\na) alle persone fisiche elencate al paragrafo_1; e\nb) al titolare effettivo dei soggetti giuridici che occupano una qualsiasi delle posizioni elencate al paragrafo_1.\n3. Gli Stati membri notificano alla Commissione entro il 10 ottobre 2027 un elenco delle tipologie di soggetti giuridici i cui titolari effettivi sono identificati a norma del paragrafo 1.\nLa notifica di cui al primo comma è corredata di una descrizione dei seguenti elementi:\na) la forma e_le caratteristiche di base di tali soggetti giuridici;\nb) il processo attraverso il quale possono essere istituiti;\nc) il processo di accesso alle informazioni di base e_alle informazioni sulla titolarità effettiva relative a_tali soggetti giuridici;\nd) i siti web in cui possono essere consultati i_registri centrali contenenti le informazioni sui titolari effettivi di tali soggetti giuridici, e_le informazioni di contatto dei soggetti responsabili di tali registri.\n4. La Commissione puÃ˛ adottare, mediante un atto di esecuzione, un elenco delle tipologie di soggetti giuridici disciplinati dal diritto nazionale degli Stati membri che dovrebbero essere soggetti agli obblighi di cui al presente articolo. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 86, paragrafo 2.\n"
source_sentence: >- Query: Davide vuole costruire contro un muro che il vicino ha costruito a meno di 1,5 metri dal confine. PuÃ˛ chiedere la comunione del muro? sentences:
Articolo 9
Trattamento di categorie particolari di dati personali
à vietato trattare dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonchÊ trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona.
Il paragrafo 1 non si applica se si verifica uno dei seguenti casi:
a) l'interessato ha prestato il proprio consenso esplicito al trattamento di tali dati personali per una o piÚ finalità specifiche, salvo nei casi in cui il diritto dell'Unione o degli Stati membri dispone che l'interessato non possa revocare il divieto di cui al paragrafo 1;
b) il trattamento è necessario per assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti specifici del titolare del trattamento o dell'interessato in materia di diritto del lavoro e della sicurezza sociale e protezione sociale, nella misura in cui sia autorizzato dal diritto dell'Unione o degli Stati membri o da un contratto collettivo ai sensi del diritto degli Stati membri, in presenza di garanzie appropriate per i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato;
c) il trattamento è necessario per tutelare un interesse vitale dell'interessato o di un'altra persona fisica qualora l'interessato si trovi nell'incapacità fisica o giuridica di prestare il proprio consenso;
d) il trattamento è effettuato, nell'ambito delle sue legittime attività e con adeguate garanzie, da una fondazione, associazione o altro organismo senza scopo di lucro che persegua finalità politiche, filosofiche, religiose o sindacali, a condizione che il trattamento riguardi unicamente i membri, gli ex membri o le persone che hanno regolari contatti con la fondazione, l'associazione o l'organismo a motivo delle sue finalità e che i dati personali non siano comunicati all'esterno senza il consenso dell'interessato;
e) il trattamento riguarda dati personali resi manifestamente pubblici dall'interessato;
f) il trattamento è necessario per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria o ogniqualvolta le autorità giurisdizionali esercitino le loro funzioni giurisdizionali;
g) il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che deve essere proporzionato alla finalità perseguita, rispettare l'essenza del diritto alla protezione dei dati e prevedere misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato;
h) il trattamento è necessario per finalità di medicina preventiva o di medicina del lavoro, valutazione della capacità lavorativa del dipendente, diagnosi, assistenza o terapia sanitaria o sociale ovvero gestione dei sistemi e servizi sanitari o sociali sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri o conformemente al contratto con un professionista della sanità , fatte salve le condizioni e le garanzie di cui al paragrafo 3;
i) il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica, quali la protezione da gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero o la garanzia di parametri elevati di qualità e sicurezza dell'assistenza sanitaria e dei medicinali e dei dispositivi medici, sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri che prevede misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti e le libertà dell'interessato, in particolare il segreto professionale;
j) il trattamento è necessario a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici in conformità dell'articolo 89, paragrafo 1, sulla base del diritto dell'Unione o nazionale, che è proporzionato alla finalità perseguita, rispetta l'essenza del diritto alla protezione dei dati e prevede misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato.
I dati personali di cui al paragrafo 1 possono essere trattati per le finalità di cui al paragrafo 2, lettera h), se tali dati sono trattati da o sotto la responsabilità di un professionista soggetto al segreto professionale conformemente al diritto dell'Unione o degli Stati membri o alle norme stabilite dagli organismi nazionali competenti o da altra persona anch'essa soggetta all'obbligo di segretezza conformemente al diritto dell'Unione o degli Stati membri o alle norme stabilite dagli organismi nazionali competenti.
Gli Stati membri possono mantenere o introdurre ulteriori condizioni, comprese limitazioni, con riguardo al trattamento di dati genetici, dati biometrici o dati relativi alla salute.
Sezione II. Contenuto e modalità di esecuzione degli obblighi
In caso di utilizzo dei soggetti terzi previsti alla lettera a) della Sezione I, gli obblighi di adeguata verifica si considerano soddisfatti attraverso un'idonea attestazione rilasciata dal terzo che abbia provveduto ad adempierli direttamente in relazione alla costituzione di un rapporto continuativo ovvero all'esecuzione di un'operazione occasionale.
L'attestazione è chiaramente riconducibile al terzo attestante, attraverso accorgimenti idonei (sottoscrizione da parte del personale a ciÃ˛ autorizzato, invio con sistemi informatici, ecc.), ed è trasmessa dal terzo attestante e non dal cliente.
Per standardizzare il processo di acquisizione delle informazioni, il destinatario puÃ˛ predisporre una specifica modulistica per il rilascio delle attestazioni.
L'attestazione conferma espressamente il corretto adempimento degli obblighi antiriciclaggio da parte dell'attestante, in relazione alle varie attività effettuate. Il contenuto dell'attestazione varia a seconda dello specifico obbligo di adeguata verifica cui essa è diretta; in base a tale criterio, essa contiene:
a) i dati identificativi del cliente, dell'esecutore e del titolare effettivo ai fini dell'adempimento dell'obbligo di identificazione;
b) l'indicazione delle tipologie delle fonti utilizzate per l'accertamento e per la verifica dell'identità ;
c) le informazioni sulla natura e sullo scopo del rapporto da aprire e dell'operazione occasionale da eseguire ai fini dell'adempimento del relativo obbligo.
Il destinatario si assicura che, oltre all'attestazione, i terzi siano in grado di trasmettere tempestivamente copia dei documenti e delle informazioni acquisiti, quando il destinatario ne faccia richiesta.
L'attestazione puÃ˛ essere resa in forma cartacea o informatica, in via autonoma ovvero in connessione con specifiche operazioni.
Il destinatario rimane responsabile dell'adeguata verifica e valuta se gli elementi raccolti e le verifiche effettuate dai soggetti terzi siano aggiornati, idonei e sufficienti per l'assolvimento degli obblighi previsti dalla legge. In caso contrario il destinatario provvede, a seconda dei casi e delle circostanze, a:
informare il terzo attestante delle eventuali irregolarità , carenze o incongruenze riscontrate nella documentazione ricevuta;
apportare le necessarie rettifiche o integrazioni;
adempiere in via diretta agli obblighi di adeguata verifica;
astenersi dall'instaurare il rapporto continuativo o dall'eseguire l'operazione, valutando se effettuare una segnalazione alla UIF se ricorrono i presupposti previsti all'articolo 35 del decreto antiriciclaggio (la scelta di cui al presente alinea è assunta, in particolare, quando l'intermediario si trova nell'impossibilità di rispettare gli obblighi di adeguata verifica).
In caso di utilizzo di soggetti terzi che possono effettuare solo l'identificazione del cliente (cfr. Sezione I, lettera b), il destinatario assicura che i terzi gli trasmettano in ogni caso i dati e le informazioni acquisiti, affinchÊ il destinatario stesso possa completare la procedura di adeguata verifica (21).
Nell'ambito delle modalità di raccolta e scambio delle informazioni con i terzi, il destinatario:
definisce le fasi dell'adeguata verifica demandate ai terzi, individua i dati e le informazioni che è necessario siano trasmesse dai terzi e le modalità e la tempistica della trasmissione;
predispone strumenti, in formato cartaceo o elettronico, per lo scambio tempestivo dei flussi informativi;
verifica la veridicità dei documenti ricevuti e la correttezza e attendibilità delle informazioni da essi desunte;
acquisisce, ove necessario, informazioni supplementari, dai terzi, dal cliente ovvero da altre fonti.
Art. 875.
(Comunione forzosa del muro che non e' sul confine).
Quando il muro si trova a una distanza dal confine minore di un metro e mezzo ovvero a distanza minore della meta' di quella stabilita dai regolamenti locali, il vicino puo' chiedere la comunione del muro soltanto allo scopo di fabbricare contro il muro stesso, pagando, oltre il valore della meta' del muro, il valore del suolo da occupare con la nuova fabbrica, salvo che il proprietario preferisca estendere il suo muro sino al confine.
Il vicino che intende domandare la comunione deve interpellare preventivamente il proprietario se preferisca di estendere il muro al confine o di procedere alla sua demolizione. Questi deve manifestare la propria volonta' entro un termine di giorni quindici e deve procedere alla costruzione o alla demolizione entro sei mesi dal giorno in cui ha comunicato la risposta.
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name: Information Retrieval
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SentenceTransformer based on jinaai/jina-embeddings-v5-text-nano-retrieval
This is a sentence-transformers model finetuned from jinaai/jina-embeddings-v5-text-nano-retrieval. It maps sentences & paragraphs to a 768-dimensional dense vector space and can be used for semantic textual similarity, semantic search, paraphrase mining, text classification, clustering, and more.
Model Details
Model Description
- Model Type: Sentence Transformer
- Base model: jinaai/jina-embeddings-v5-text-nano-retrieval
- Maximum Sequence Length: 8192 tokens
- Output Dimensionality: 768 dimensions
- Similarity Function: Cosine Similarity
Model Sources
- Documentation: Sentence Transformers Documentation
- Repository: Sentence Transformers on GitHub
- Hugging Face: Sentence Transformers on Hugging Face
Full Model Architecture
SentenceTransformer(
(0): Transformer({'max_seq_length': 2048, 'do_lower_case': False, 'architecture': 'EuroBertModel'})
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)
Usage
Direct Usage (Sentence Transformers)
First install the Sentence Transformers library:
pip install -U sentence-transformers
Then you can load this model and run inference.
from sentence_transformers import SentenceTransformer
# Download from the đ¤ Hub
model = SentenceTransformer("justifit/DARv2", trust_remote_code=True)
# Run inference
queries = [
"Query: Davide vuole costruire contro un muro che il vicino ha costruito a meno di 1,5 metri dal confine. Pu\u00f2 chiedere la comunione del muro?",
]
documents = [
"Art. 875.\n(Comunione forzosa del muro che non e' sul confine).\nQuando il muro si trova a una distanza dal confine minore di un metro e mezzo ovvero a distanza minore della meta' di quella stabilita dai regolamenti locali, il vicino puo' chiedere la comunione del muro soltanto allo scopo di fabbricare contro il muro stesso, pagando, oltre il valore della meta' del muro, il valore del suolo da occupare con la nuova fabbrica, salvo che il proprietario preferisca estendere il suo muro sino al confine.\nIl vicino che intende domandare la comunione deve interpellare preventivamente il proprietario se preferisca di estendere il muro al confine o di procedere alla sua demolizione. Questi deve manifestare la propria volonta' entro un termine di giorni quindici e deve procedere alla costruzione o alla demolizione entro sei mesi dal giorno in cui ha comunicato la risposta.\n",
"Articolo 9\nTrattamento di categorie particolari di dati personali\n1. à vietato trattare dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonchÊ trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona.\n2. Il paragrafo 1 non si applica se si verifica uno dei seguenti casi:\na) l'interessato ha prestato il proprio consenso esplicito al trattamento di tali dati personali per una o piÚ finalità specifiche, salvo nei casi in cui il diritto dell'Unione o degli Stati membri dispone che l'interessato non possa revocare il divieto di cui al paragrafo 1;\nb) il trattamento è necessario per assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti specifici del titolare del trattamento o dell'interessato in materia di diritto del lavoro e della sicurezza sociale e protezione sociale, nella misura in cui sia autorizzato dal diritto dell'Unione o degli Stati membri o da un contratto collettivo ai sensi del diritto degli Stati membri, in presenza di garanzie appropriate per i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato;\nc) il trattamento è necessario per tutelare un interesse vitale dell'interessato o di un'altra persona fisica qualora l'interessato si trovi nell'incapacità fisica o giuridica di prestare il proprio consenso;\nd) il trattamento è effettuato, nell'ambito delle sue legittime attività e con adeguate garanzie, da una fondazione, associazione o altro organismo senza scopo di lucro che persegua finalità politiche, filosofiche, religiose o sindacali, a condizione che il trattamento riguardi unicamente i membri, gli ex membri o le persone che hanno regolari contatti con la fondazione, l'associazione o l'organismo a motivo delle sue finalità e che i dati personali non siano comunicati all'esterno senza il consenso dell'interessato;\ne) il trattamento riguarda dati personali resi manifestamente pubblici dall'interessato;\nf) il trattamento è necessario per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria o ogniqualvolta le autorità giurisdizionali esercitino le loro funzioni giurisdizionali;\ng) il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che deve essere proporzionato alla finalità perseguita, rispettare l'essenza del diritto alla protezione dei dati e prevedere misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato;\nh) il trattamento è necessario per finalità di medicina preventiva o di medicina del lavoro, valutazione della capacità lavorativa del dipendente, diagnosi, assistenza o terapia sanitaria o sociale ovvero gestione dei sistemi e servizi sanitari o sociali sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri o conformemente al contratto con un professionista della sanità , fatte salve le condizioni e le garanzie di cui al paragrafo 3;\ni) il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica, quali la protezione da gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero o la garanzia di parametri elevati di qualità e sicurezza dell'assistenza sanitaria e dei medicinali e dei dispositivi medici, sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri che prevede misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti e le libertà dell'interessato, in particolare il segreto professionale;\nj) il trattamento è necessario a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici in conformità dell'articolo 89, paragrafo 1, sulla base del diritto dell'Unione o nazionale, che è proporzionato alla finalità perseguita, rispetta l'essenza del diritto alla protezione dei dati e prevede misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato.\n3. I dati personali di cui al paragrafo 1 possono essere trattati per le finalità di cui al paragrafo 2, lettera h), se tali dati sono trattati da o sotto la responsabilità di un professionista soggetto al segreto professionale conformemente al diritto dell'Unione o degli Stati membri o alle norme stabilite dagli organismi nazionali competenti o da altra persona anch'essa soggetta all'obbligo di segretezza conformemente al diritto dell'Unione o degli Stati membri o alle norme stabilite dagli organismi nazionali competenti.\n4. Gli Stati membri possono mantenere o introdurre ulteriori condizioni, comprese limitazioni, con riguardo al trattamento di dati genetici, dati biometrici o dati relativi alla salute.\n",
"Sezione II. Contenuto e modalità di esecuzione degli obblighi\nIn caso di utilizzo dei soggetti terzi previsti alla lettera a) della Sezione I, gli obblighi di adeguata verifica si considerano soddisfatti attraverso un'idonea attestazione rilasciata dal terzo che abbia provveduto ad adempierli direttamente in relazione alla costituzione di un rapporto continuativo ovvero all'esecuzione di un'operazione occasionale.\nL'attestazione è chiaramente riconducibile al terzo attestante, attraverso accorgimenti idonei (sottoscrizione da parte del personale a ciÃ˛ autorizzato, invio con sistemi informatici, ecc.), ed è trasmessa dal terzo attestante e non dal cliente.\nPer standardizzare il processo di acquisizione delle informazioni, il destinatario puÃ˛ predisporre una specifica modulistica per il rilascio delle attestazioni.\nL'attestazione conferma espressamente il corretto adempimento degli obblighi antiriciclaggio da parte dell'attestante, in relazione alle varie attività effettuate. Il contenuto dell'attestazione varia a seconda dello specifico obbligo di adeguata verifica cui essa è diretta; in base a tale criterio, essa contiene:\na) i dati identificativi del cliente, dell'esecutore e del titolare effettivo ai fini dell'adempimento dell'obbligo di identificazione;\nb) l'indicazione delle tipologie delle fonti utilizzate per l'accertamento e per la verifica dell'identità ;\nc) le informazioni sulla natura e sullo scopo del rapporto da aprire e dell'operazione occasionale da eseguire ai fini dell'adempimento del relativo obbligo.\nIl destinatario si assicura che, oltre all'attestazione, i terzi siano in grado di trasmettere tempestivamente copia dei documenti e delle informazioni acquisiti, quando il destinatario ne faccia richiesta.\nL'attestazione puÃ˛ essere resa in forma cartacea o informatica, in via autonoma ovvero in connessione con specifiche operazioni.\nIl destinatario rimane responsabile dell'adeguata verifica e valuta se gli elementi raccolti e le verifiche effettuate dai soggetti terzi siano aggiornati, idonei e sufficienti per l'assolvimento degli obblighi previsti dalla legge. In caso contrario il destinatario provvede, a seconda dei casi e delle circostanze, a:\n- informare il terzo attestante delle eventuali irregolarità , carenze o incongruenze riscontrate nella documentazione ricevuta;\n- apportare le necessarie rettifiche o integrazioni;\n- adempiere in via diretta agli obblighi di adeguata verifica;\n- astenersi dall'instaurare il rapporto continuativo o dall'eseguire l'operazione, valutando se effettuare una segnalazione alla UIF se ricorrono i presupposti previsti all'articolo 35 del decreto antiriciclaggio (la scelta di cui al presente alinea è assunta, in particolare, quando l'intermediario si trova nell'impossibilità di rispettare gli obblighi di adeguata verifica).\nIn caso di utilizzo di soggetti terzi che possono effettuare solo l'identificazione del cliente (cfr. Sezione I, lettera b), il destinatario assicura che i terzi gli trasmettano in ogni caso i dati e le informazioni acquisiti, affinchÊ il destinatario stesso possa completare la procedura di adeguata verifica (21).\nNell'ambito delle modalità di raccolta e scambio delle informazioni con i terzi, il destinatario:\n- definisce le fasi dell'adeguata verifica demandate ai terzi, individua i dati e le informazioni che è necessario siano trasmesse dai terzi e le modalità e la tempistica della trasmissione;\n- predispone strumenti, in formato cartaceo o elettronico, per lo scambio tempestivo dei flussi informativi;\n- verifica la veridicità dei documenti ricevuti e la correttezza e attendibilità delle informazioni da essi desunte;\n- acquisisce, ove necessario, informazioni supplementari, dai terzi, dal cliente ovvero da altre fonti.\n",
]
query_embeddings = model.encode_query(queries)
document_embeddings = model.encode_document(documents)
print(query_embeddings.shape, document_embeddings.shape)
# [1, 768] [3, 768]
# Get the similarity scores for the embeddings
similarities = model.similarity(query_embeddings, document_embeddings)
print(similarities)
# tensor([[ 0.8164, -0.0583, -0.0664]])
Evaluation
Metrics
Information Retrieval
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valid - Evaluated with
InformationRetrievalEvaluator
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Training Details
Training Dataset
Unnamed Dataset
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9. Il pubblico ministero puo', altresi', procedere al giudizio direttissimo nei casi previsti dall'art. 449, commi 4 e 5.".Query: Qual è il compito del Garante per la protezione dei dati personali in relazione alle autorizzazioni generali già adottate, secondo il decreto di adeguamento al Regolamento (UE) 2016/679?Articolo 58
Poteri
1. Ogni autorità di controllo ha tutti i poteri di indagine seguenti:
a) ingiungere al titolare del trattamento e al responsabile del trattamento e, ove applicabile, al rappresentante del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento, di fornirle ogni informazione di cui necessiti per l'esecuzione dei suoi compiti;
b) condurre indagini sotto forma di attività di revisione sulla protezione dei dati;
c) effettuare un riesame delle certificazioni rilasciate in conformità dell'articolo 42, paragrafo 7;
d) notificare al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento le presunte violazioni del presente regolamento;
e) ottenere, dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento, l'accesso a tutti i dati personali e a tutte le informazioni necessarie per l'esecuzione dei suoi compiti; e
f) ottenere accesso a tutti i locali del titolare del trattamento e del responsabile del trattamento, compresi tutti gli strumenti e mezzi di trattamen...Query: Quali sono i presupposti sostanziali e le condizioni di esclusione necessari affinchÊ due persone maggiorenni siano qualificate come conviventi di fatto ai fini delle disposizioni applicabili?Note all'art. 42: - Per l'articolo 344-bis del codice di procedura penale si vedano le note all'articolo 16. - Si riporta il testo dell'articolo1, commi 2 e 36, della legge 20 maggio 2016, n. 76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze): "Art. 1. - 1. (Omissis). 2. Due persone maggiorenni dello stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni.". 3.- 35. (Omissis). 36. Ai fini delle disposizioni di cui ai commi da 37 a 67 si intendono per ÂĢconviventi di fattoÂģ due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinita' o adozione, da matrimonio o da un'unione civile. 37. - 69. (Omissis).".
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Evaluation Dataset
Unnamed Dataset
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anchor positive Query: Lâusucapione si interrompe se chi possiede perde il possesso per piÚ di un anno?Art. 1167.
(Interruzione dell'usucapione per perdita di possesso).
L'usucapione e' interrotta quando il possessore e' stato privato del possesso per oltre un anno.
L'interruzione si ha come non avvenuta se e' stata proposta l'azione diretta a ricuperare il possesso e questo e' stato ricuperato.Query: Una società elabora dati aggregati e anonimizzati per analisi statistiche, senza raccogliere informazioni che permettano di risalire allâidentità delle persone. Un utente chiede lâaccesso ai propri dati. Lâazienda è tenuta a fornirglieli?Articolo 11
Trattamento che non richiede l'identificazione
1. Se le finalità per cui un titolare del trattamento tratta i dati personali non richiedono o non richiedono piÚ l'identificazione dell'interessato, il titolare del trattamento non è obbligato a conservare, acquisire o trattare ulteriori informazioni per identificare l'interessato al solo fine di rispettare il presente regolamento.
2. Qualora, nei casi di cui al paragrafo 1 del presente articolo, il titolare del trattamento possa dimostrare di non essere in grado di identificare l'interessato, ne informa l'interessato, se possibile. In tali casi, gli articoli da 15 a 20 non si applicano tranne quando l'interessato, al fine di esercitare i diritti di cui ai suddetti articoli, fornisce ulteriori informazioni che ne consentano l'identificazione.Query: Giovanni, infastidito dal cane del vicino che abbaia di continuo, lo avvelena. Non aveva alcuna necessità di farlo. Ha commesso un reato?Art. 638.
(Uccisione o danneggiamento di animali altrui) Chiunque senza necessità uccide o rende inservibili o comunque deteriora animali che appartengono ad altri è punito, salvo che il fatto costituisca piÚ grave reato, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a lire tremila.
La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni, e si procede d'ufficio, se il fatto è commesso su tre o piÚ capi di bestiame raccolti in gregge o in mandria, ovvero su animali bovini o equini, anche non raccolti in mandria.
Non è punibile chi commette il fatto sopra volatili sorpresi nei fondi da lui posseduti e nel momento in cui gli recano danno.
(7) (96) (125) ((233))
------------
AGGIORNAMENTO (7)
Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 234 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Salvo quanto disposto negli articoli precedenti, le pene previste per i reati contemplati nel libro secondo, titolo sesto, capo primo, e titolo tredicesimo, capo primo del Cod... - Loss:
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Training Logs
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| Epoch | Step | Training Loss | Validation Loss | valid_cosine_ndcg@300 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0794 | 5 | 0.97 | - | - |
| 0.1587 | 10 | 0.6194 | - | - |
| 0.2381 | 15 | 0.5026 | - | - |
| 0.3175 | 20 | 0.479 | - | - |
| 0.3968 | 25 | 0.4283 | - | - |
| 0.4762 | 30 | 0.4128 | - | - |
| 0.5556 | 35 | 0.3958 | - | - |
| 0.6349 | 40 | 0.361 | - | - |
| 0.7143 | 45 | 0.3803 | - | - |
| 0.7937 | 50 | 0.3679 | - | - |
| 0.8730 | 55 | 0.3432 | - | - |
| 0.9524 | 60 | 0.3332 | - | - |
| 1.0 | 63 | - | 1.1736 | 0.7287 |
| 1.0317 | 65 | 0.6066 | - | - |
| 1.1111 | 70 | 0.2725 | - | - |
| 1.1905 | 75 | 0.2664 | - | - |
| 1.2698 | 80 | 0.2405 | - | - |
| 1.3492 | 85 | 0.2701 | - | - |
| 1.4286 | 90 | 0.2699 | - | - |
| 1.5079 | 95 | 0.2487 | - | - |
| 1.5873 | 100 | 0.2454 | - | - |
| 1.6667 | 105 | 0.2621 | - | - |
| 1.7460 | 110 | 0.2655 | - | - |
| 1.8254 | 115 | 0.229 | - | - |
| 1.9048 | 120 | 0.262 | - | - |
| 1.9841 | 125 | 0.2647 | - | - |
| 2.0 | 126 | - | 1.1476 | 0.7440 |
| 2.0635 | 130 | 0.4631 | - | - |
| 2.1429 | 135 | 0.1822 | - | - |
| 2.2222 | 140 | 0.1779 | - | - |
| 2.3016 | 145 | 0.1957 | - | - |
| 2.3810 | 150 | 0.1937 | - | - |
| 2.4603 | 155 | 0.1919 | - | - |
| 2.5397 | 160 | 0.194 | - | - |
| 2.6190 | 165 | 0.2017 | - | - |
| 2.6984 | 170 | 0.2218 | - | - |
| 2.7778 | 175 | 0.2019 | - | - |
| 2.8571 | 180 | 0.1982 | - | - |
| 2.9365 | 185 | 0.2121 | - | - |
| 3.0 | 189 | - | 1.1612 | 0.7612 |
| 3.0159 | 190 | 0.2729 | - | - |
| 3.0952 | 195 | 0.1505 | - | - |
| 3.1746 | 200 | 0.1637 | - | - |
| 3.2540 | 205 | 0.1435 | - | - |
| 3.3333 | 210 | 0.1737 | - | - |
| 3.4127 | 215 | 0.1693 | - | - |
| 3.4921 | 220 | 0.171 | - | - |
| 3.5714 | 225 | 0.1683 | - | - |
| 3.6508 | 230 | 0.173 | - | - |
| 3.7302 | 235 | 0.1815 | - | - |
| 3.8095 | 240 | 0.1644 | - | - |
| 3.8889 | 245 | 0.1729 | - | - |
| 3.9683 | 250 | 0.1716 | - | - |
| 4.0 | 252 | - | 1.1866 | 0.7701 |
| 4.0476 | 255 | 0.221 | - | - |
| 4.1270 | 260 | 0.1401 | - | - |
| 4.2063 | 265 | 0.1305 | - | - |
| 4.2857 | 270 | 0.1449 | - | - |
| 4.3651 | 275 | 0.1352 | - | - |
| 4.4444 | 280 | 0.1387 | - | - |
| 4.5238 | 285 | 0.159 | - | - |
| 4.6032 | 290 | 0.1508 | - | - |
| 4.6825 | 295 | 0.1534 | - | - |
| 4.7619 | 300 | 0.1537 | - | - |
| 4.8413 | 305 | 0.1543 | - | - |
| 4.9206 | 310 | 0.1593 | - | - |
| 5.0 | 315 | 0.2452 | 1.2840 | 0.7687 |
| 5.0794 | 320 | 0.1262 | - | - |
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| 6.0 | 378 | - | 1.2176 | 0.7723 |
| 6.0317 | 380 | 0.2087 | - | - |
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| 7.0 | 441 | - | 1.1866 | 0.7649 |
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| 8.0 | 504 | - | 1.2229 | 0.7776 |
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| 8.9683 | 565 | 0.1034 | - | - |
| 9.0 | 567 | - | 1.2485 | 0.7868 |
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| 9.2857 | 585 | 0.0962 | - | - |
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| 9.4444 | 595 | 0.1062 | - | - |
| 9.5238 | 600 | 0.1054 | - | - |
| 9.6032 | 605 | 0.1062 | - | - |
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| 9.9206 | 625 | 0.129 | - | - |
| 10.0 | 630 | 0.2126 | 1.2270 | 0.7846 |
| 10.0794 | 635 | 0.0874 | - | - |
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| 11.0 | 693 | - | 1.2391 | 0.7877 |
| 11.0317 | 695 | 0.1764 | - | - |
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| 13.8889 | 875 | 0.1046 | - | - |
| 13.9683 | 880 | 0.1065 | - | - |
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| 18.6508 | 1175 | 0.0885 | - | - |
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| 18.8889 | 1190 | 0.087 | - | - |
| 18.9683 | 1195 | 0.0834 | - | - |
| 19.0 | 1197 | - | 1.2554 | 0.7833 |
| 19.0476 | 1200 | 0.1669 | - | - |
| 19.1270 | 1205 | 0.0887 | - | - |
| 19.2063 | 1210 | 0.0855 | - | - |
| 19.2857 | 1215 | 0.0805 | - | - |
| 19.3651 | 1220 | 0.091 | - | - |
| 19.4444 | 1225 | 0.0793 | - | - |
| 19.5238 | 1230 | 0.0879 | - | - |
| 19.6032 | 1235 | 0.0875 | - | - |
| 19.6825 | 1240 | 0.0845 | - | - |
| 19.7619 | 1245 | 0.0854 | - | - |
| 19.8413 | 1250 | 0.0867 | - | - |
| 19.9206 | 1255 | 0.0913 | - | - |
| 20.0 | 1260 | 0.1559 | 1.2729 | 0.7822 |
| 20.0794 | 1265 | 0.0707 | - | - |
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| 20.2381 | 1275 | 0.0823 | - | - |
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| 20.3968 | 1285 | 0.0745 | - | - |
| 20.4762 | 1290 | 0.0871 | - | - |
| 20.5556 | 1295 | 0.0816 | - | - |
| 20.6349 | 1300 | 0.0858 | - | - |
| 20.7143 | 1305 | 0.0795 | - | - |
| 20.7937 | 1310 | 0.0902 | - | - |
| 20.8730 | 1315 | 0.0884 | - | - |
| 20.9524 | 1320 | 0.0855 | - | - |
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Sentence Transformers
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@misc{gao2021scaling,
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â ī¸ Incomplete Data
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